Puglia, biciclette. Dopo l’approvazione della legge regionale, le prime disposizioni operative
A pochi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale che favorisce lo sviluppo della mobilità ciclistica, la Regione Puglia ha illustrato con una circolare le disposizioni operative cui enti e istituzioni devono obbligatoriamente attenersi. Tra le novità principali: le strutture pubbliche dovranno dotarsi di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette
A pochi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n.1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” la Regione Puglia ha illustrato con una circolare le disposizioni operative cui enti e istituzioni devono obbligatoriamente attenersi.
Il provvedimento legislativo segna una svolta decisiva nelle politiche di mobilità e gestione sostenibile del territorio pugliese. Il trasporto ciclistico entra a pieno titolo negli strumenti di pianificazione e programmazione di tutti i livelli di governo, interessando trasversalmente tutti i settori di intervento: trasporti, urbanistica, assetto del territorio, intermodalità, edilizia, lavori pubblici, turismo, parchi e aree naturali, sviluppo rurale, salute, cultura, istruzione, comunicazione, formazione.
Con questa legge la Regione Puglia individua il sostegno agli spostamenti in bicicletta, attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità quotidiana (es. casa-luoghi di studio/lavoro/servizi) e per il tempo libero e azioni di comunicazione, educazione e formazione, tra le strategie per combattere il traffico stradale, ridurre le emissioni di CO2, valorizzare il territorio e le economie locali dal punto di vista turistico. Tra i primi punti vi è la costruzione di una rete ciclabile regionale integrata con tutte le altre reti delle infrastrutture per la mobilità di cui stazioni, porti e aeroporti, adeguatamente attrezzati, diventano nodi essenziali di trasporto integrato.
Alla Regione spetta il compito di elaborare il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica che descrive il sistema ciclabile regionale, le cui dorsali principali comprendono gli itinerari ciclabili nazionali della rete “BicItalia” e transeuropea della rete“EuroVelo”, già individuati e fatti propri dal Piano Regionale dei Trasporti e dal Piano Paesaggistico Tematico Regionale, a seguito del progetto regionale CYRONMED.
Alle Province e ai Comuni spetta il compito di dotarsi di piani di rete di infrastrutture e servizi per la mobilità ciclistica e ciclopedonale sulla viabilità di propria competenza, che diventano piani di settore all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriali, dei trasporti e della mobilità. La legge individua e classifica le “ciclovie”, vale a dire tutta quella tipologia di sedi viarie urbane ed extraurbane idonee al transito delle biciclette, dotate di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti amministrativi (es. zona 30) o da interventi infrastrutturali (es. moderazione del traffico), i cui diversi segmenti raccordati tra loro, costruiti o messi in sicurezza, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista, costituiscono il sistema integrato della rete ciclabile.
I Comuni sono tenuti a includere nei propri regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie, produttive e nelle strutture pubbliche. Tutte le nuove strade e quelle esistenti assoggettate a manutenzione straordinaria dovranno essere ciclabili, inclusi sottopassi, sovrappassi e rotatorie, pena la revoca del finanziamenti. Le strade interessate dalla norma sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e smi.
23 Novembre 2024