Anche la Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici terminerà il suo corso il 30 giugno 2013. A partire dal 1° luglio di quest’anno, infatti, la percentuale di detrazione scenderà al 36%. Ci sono dunque ancora circa 120 giorni di tempo per approfittare dello sconto Irpef “corposo”.
Ma quali sono gli interventi che rientrano nel novero di quelli per cui è possibile chiedere la Detrazione 55%? E ancora, qual è la spesa massima su cui poter chiedere la detrazione e il relativo importo che si può scontare sulla dichiarazione dei redditi?
Prima di esaminare nel dettaglio i vari tipi di intervento, ricordiamo che in alcuni casi è possibile scegliere tra la richiesta di incentivi del Conto Termico e quella di sconto Irpef del 55% (per ulteriori dettagli leggi Conto Termico o Detrazione 55%? Un confronto all’americana)
Partiamo dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione del calore. Per questo tipo di lavori, il tetto massimo di spesa è di 54.545 euro, che corrisponde a un importo massimo da poter detrarre di 30.000 euro.
I dati da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori sono elencati nell’allegato E del c.d. Decreto Edifici (d.m. 19 febbraio 2007 e s.m.i.). Per quanto riguarda, invece, la documentazione tecnica da conservare e da mostrare in caso di richiesta da parte degli organi di controllo, il contribuente deve essere in possesso dell’originale dell’asseverazione del tecnico abilitato o della certificazione del produttore (documentazione trasmessa per via telematica all’ENEA).
I parametri da rispettare per avere diritto alla Detrazione 55% sono quelli indicati all’art. 9 del Decreto Edifici fino a una potenza nominale di 100 kW. Se la potenza è superiore, i parametri da rispettare sono, invece, quelli indicati dal d.P.R. 59/2009.
Gli interventi di sostituzione di finestre e infissi su edifici esistenti, invece, hanno un tetto massimo di spesa su cui usufruire della detrazione di 109.091 euro, che corrisponde a uno sconto Irpef globale di 60.000 euro.
In questo caso, all’ENEA vanno trasmessi i dati indicati negli allegati A, E ed F del d.m. 19 febbraio 2007 e s.m.i.
Il contribuente dovrà conservare l’asseverazione del tecnico abilitato o il certificato rilasciato dal produttore degli infissi installati. Occorre tenere a disposizione anche un documento, redatto da un tecnico, che stimi il valore di trasmittanza termica dei vecchi infissi (che deve essere inviato anche all’ENEA).
Per avere diritto alla Detrazione 55% il valore di Uw dovrà essere inferiore a quello indicato sulla tabella 2 del decreto 26 gennaio 2010.
Altro tipo di intervento che può usufruire della Detrazione 55% è quello relativo alle strutture opache orizzontali o verticali di edifici esistenti. Anche in questo caso il tetto massimo di spesa su cui usufruire della detrazione di 109.091 euro, che corrisponde a uno sconto Irpef globale di 60.000 euro.
La documentazione da inviare all’ENEA riguarda l’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa (rispettivamente l’allegato A e l’allegato E del Decreto Edifici). Da conservare a cura del contribuente vi è in questo caso sia l’asseverazione di rispondenza ai requisiti redatta da un tecnico abilitato che l’ACE (attestato di certificazione energetica).
Anche l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria possono godere della Detrazione 55%.
Anche in questo caso il tetto massimo di spesa su cui usufruire della detrazione di 109.091 euro, che corrisponde a uno sconto Irpef globale di 60.000 euro.
All’ENEA andrà trasmessa la scheda informativa di cui all’allegato F del Decreto Edifici, mentre il contribuente dovrà conservare le certificazioni dei pannelli solari rilasciate dal produttore secondo le norme UNI EN 12975 o 12976, oltre alla “solita” asseverazione e documentazione tecnica di conformità.
Interventi globali di riqualificazione energetica su edifici esistenti scontano infine un importo massimo di detrazione di 100.000 euro, che corrisponde a una spesa realmente sostenuta di 181.818 euro.
In questo caso all’ENEA vanno trasmessi l’attestato di qualificazione energetica (allegato A) e la scheda informativa (allegato E). Da conservare a cura del contribuente vi è in questo caso sia l’asseverazione di rispondenza ai requisiti redatta da un tecnico abilitato che l’ACE (attestato di certificazione energetica).
I parametri da rispettare in questo caso sono l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, che deve essere pari ai valori definiti nell’allegato A del decreto 11 marzo 2008. I calcoli vanno effettuati seguendo le indicazioni del d.P.R. 59/2009.
23 Novembre 2024