Quest’estate ha portato nuove disposizioni legislative in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e precisamente il DL 63/2013. Vediamo le novità principali contenute nel decreto non solo per gli addetti ai lavori ma soprattutto per i cittadini, per evitare l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative dovute alle disposizione che trasformano la vecchia certificazione energetica nel caso di vendita o di locazione.
Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione diventa di prestazione
LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DAL DL 63/2013
Il DL 63 -dopo un iter segnato dall’urgenza per bloccare il procedimento d’infrazione dell’Italia da parte della UE in merito allo scorretto recepimento della Direttiva 2002/91/UE- è stato convertito in legge numero 90 e, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore lo scorso 4 agosto. Sintetizziamo le principali novità del decreto rispetto alla legislazione precedente:
sostituzione dell’ACE (Attestato di certificazione energetica) con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
l’APE deve essere allegato a: contratto di vendita, atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
l’APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e geometria nonché siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva;
nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci -tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali- riportano, oltre alla classe energetica, anche i corrispondenti indici di prestazione energetica degli involucri edilizi e di prestazione energetica globale dell’edificio, o dell’unità immobiliare espressa anche in consumo di energia primaria non rinnovabile;
il progettista, o i progettisti -nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche- devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente DL nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti termici;
in caso di edifici di nuova costruzione e di edifici soggetti a ristrutturazione importante è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica;
gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del DL 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono esclusi solo nel caso in cui -previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del menzionato Codice- il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;
QUANDO E CHI È TENUTO A DOTARSI DELL’APE?
In breve, distinguiamo le figure tenute a presentare l’attestato di prestazione energetica a seconda dei seguenti casi:
nuovi edifici: l’APE è a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente;
edifici esistenti: l’APE è a cura del proprietario dell’immobile nei casi previsti dal DL 63/2013;
vendita “sulla carta” o in costruzione: il proprietario deve fornire evidenza, della futura prestazione energetica dell’immobile ancora prima della sua costruzione, mediante l’APE entro quindici giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità;
vendita, trasferimento a titolo gratuito, nuova locazione (edifici o unità immobiliari): ove il certificato di prestazione non sia già stato prodotto -conforme alla direttiva 2002/91/EU e in corso di validità- l’APE è a cura del proprietario dell’immobile.
In tutti i casi menzionati il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente, o al nuovo locatario, all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
edifici aperti al pubblico e utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 mq: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente DL il soggetto responsabile per la gestione dovrà produrre l’APE e affiggerlo in modo visibile all’ingresso dell’edificio. Dal 9 luglio del 2015 la soglia della superficie sarà dimezzata.
QUALI CERTIFICATORI SONO ABILITATI ALL’APE?
L’articolo 17 del menzionato DL riguarda la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del DLgs 3 marzo 2011 n. 28 e indica il termine (31 ottobre 2013) entro il quale le regioni e le province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione ai Ministeri competenti.
Per ulteriori approfondimenti riguardo le competenze richieste per redigere l’APE e la dichiarazione d’indipendenza dei professionisti, per certificare l’assenza di conflitto d’interesse, rimandiamo ai seguenti decreti: D.P.R. 16/04/2013, n. 74 (impiantistica, conduzione e controllo impianti) e D.P.R. 16/04/2013, n. 75 (criteri di accreditamento dei professionisti e organismi a cui affidare la certificazione energetica).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Riportiamo le infrazioni sanzionabili in base al DL 63/2013a seconda dei soggetti interessati nel processo di attestazione delle prestazioni energetiche:
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel DLgs di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 –bis (vedasi art.7 del nuovo DL), o un APE degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Precisiamo che le regioni e le province autonome, o comunque le autorità competenti che ricevono i documenti (di cui al comma 1 del menzionato DL) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché provvederanno a:
istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
Per concludere segnaliamo che in alcune regioni, dove il catasto energetico on-line è attivo da tempo, si è verificato che il numero delle certificazioni registrate non coincide, per difetto, con quello delle compravendite. A quanto pare, fin’ora, il sistema non ha funzionato correttamente.
Con l’entrata in vigore del DL 63/2013 ci auguriamo nel prossimo futuro che i locatari, ovvero coloro i quali sono tenuti effettivamente a pagare le bollette e a subire gli effetti della mancanza di comfort indoor, conoscendo meglio i loro diritti, possano farli valere in sede di negoziazione.
Solo così potremmo premiare l’edilizia di qualità la quale non necessariamente coincide con elevati standard di lusso o di estetica. Richiedere l’APE è sì un dovere, ma soprattutto è un diritto. Architettura Sostenibie
Scarica il pdf del DL 63/2013
22 Novembre 2024