La legge di stabilità approvata a fine 2013 ha prorogato le detrazioni fiscali a sostegno della realizzazione di opere di efficientamento energetico e ristrutturazione ed ha confermato i bonus per gli interventi antisismici e per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
In relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico rimangono immutate, fino al 31 dicembre 2014, le detrazioni Irpef del 50% e del 65% che, però, subiranno una riduzione (abbassandosi al 40% e al 50%) nel 2015 fino a scendere al 36%, con limite massimo di spesa di 48mila euro, per lavori di recupero edile, mentre il bonus per il risparmio energetico sparirà. Una ulteriore proroga è prevista per gli efficientamenti energetici relativi alle parti comuni degli edifici condominiali: si prevede che la detrazione 65% sarà agevolata fino al 30 giugno 2015.
E’ bene ricordare che in riferimento al beneficiario, il riferimento temporale cambia a seconda che sia persona fisica o impresa: nel primo caso (inclusi i professionisti) vale il criterio per cassa, mentre per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si applica il criterio per competenza.
In merito alla riqualificazione energetica vengono confermati i limiti di spesa e gli sconti fiscali.
I limiti sono quindi:
– 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
– 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari
– 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Gli sconti sono invece:
– 100.000 euro per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
– 60.000 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione di pannelli solari;
– 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’importo dei bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (che, salvo eccezioni previste per legge, devono essere di classe energetica superiore ad A+) per immobili oggetto di ristrutturazione edilizia non potrà eccedere quello pagato per la ristrutturazione stessa
23 Novembre 2024