Dal 2 febbraio gli Enti pubblici sono obbligati a integrare i “criteri ambientali minimi” nelle gare d’appalto.
La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, ha introdotto significative novità nel settore degli appalti pubblici modificando il cosiddetto “Codice dei contratti”, ossia il D.Lgs. n. 163/2006.
Ecco le principali novità:
◾obbligo di integrare “criteri ambientali minimi” nelle gare d’appalto: viene introdotto l’art. 68-bis (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi) nel codice dei contratti, secondo il quale “è fatto obbligo” per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, l’inserimento nei documenti di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Decreti relativi all’adozione dei “ criteri ambientali minimi” (CAM) emanati in attuazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, detto anche “Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement” (PAN GPP; Green Public Procurement: appalti pubblici verdi )
In particolare, l’obbligo in questione riguarda le gare relative alle seguenti categorie di forniture e affidamenti
a.acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronicie di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica ( DM Ambiente del 13.12.2013, allegato );
b.attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici (DM Ambiente del 13.12.2013, allegato 2 );
c.servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici (DM Ambiente del 07.03.2012, allegato 1)
Analogo inserimento di specifiche tecniche e clausole contrattuali viene introdotto per almeno il 50 per cento del valore delle gare d’appalto per le seguenti categorie di forniture e affidamenti:
a.affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (DM Ambiente del 13.02.2014, allegato 1);
b.forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro , af fi damento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (DM Ambiente del 13.02.2014, allegato 2);
c.affidamento del servizio di gestione del verde pubblico , per acquisto di ammendanti , di piante ornamentali , di impianti di irrigazione (DM Ambiente del 13.12.2013, allegato 1);
d.carta per copia e carta grafica (DM Ambiente del 04.04.2013, allegato)
e.ristorazione collettiva e derrate alimentari (DM Ambiente del 25.07.201 1, allegato 1 );
f.a ffi damento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene ( DM Ambiente del 24.05.2012, allegato);
g.prodotti tessili (DM Ambiente del 22.02.2011, allegato 1);
h.arredi per uf fi cio (DM Ambiente del 22.02.2011, allegato 2)
La Legge n. 221/2015 prevede che gli obblighi sopra citati dovranno inoltre applicarsi anche alle categorie oggetto di ulteriori Decreti ministeriali di adozione dei relativi CAM che saranno pubblicati successivamente alla Legge stessa, il cosiddetto “rinvio dinamico”.
Dopo la pubblicazione della Legge n. 221/2015 è stato pubblicato il DM Ambiente del 24.12.2015 con il quale sono stati adottati i CAM per le seguenti categorie, il cui inserimento nei documenti di gara è quindi già obbligatorio in virtù del citato “rinvio dinamico”:
◾affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (DM Ambiente del 24.12.2015, allegato 1);
◾f orniture di ausili per l’incontinenza (DM Ambiente del 24.12.2015, allegato 2)
E’ utile ricordare che in virtù del D.Lgs. n. 24/2014, che ha recepito la Direttiva 2009/33/CE (Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico), è già obbligatoria l’applicazione de i CAM adottati con il DM Ambiente dell’8.05.2015 per l ‘acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (acquisto o noleggio).
◾trasparenza dell’attuazionedegli obblighi degli “appalti verdi”: ciascun soggetto obbligato all’applicazione dei CAM è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi CAM, nonché l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti CAM
◾monitoraggio dell’attuazione dei CAM da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: l’Osservatorio, istituito nell’ambito dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) provvede a monitorare l’applicazione dei CAM da parte dei soggetti obbligati;
◾integrazione dei CAM nei bandi-tipo approvati dall’ANAC: i bandi-tipo approvati dall’ANAC devono contenere indicazioni per l’integrazione dei CAM nei bandi relativi alle categorie per le quali sono stati pubblicati i Decreti attuativi del PAN GPP;
◾integrazione dei CAM nei criteri di criteri di valutazione delle offerte: tra i criteri di valutazione delle offerte (art. 83 del D.Lgs 163/2006) viene inserita la possibilità di far riferimento anche alle “specifiche tecniche premianti” previste dai CAM di cui ai Decreti attuativi del PAN GPP;
◾riduzione della garanzia a corredo dell’offerta nel caso di certificazione ambientale: l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (cumulabile con altre riduzioni) per gli operatori economici in possesso della registrazione EMAS, del 20% nel caso di certificazione ai sensi della norma ISO 14001, del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio Ecolabel UE, del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
◾valorizzazione degli aspetti ambientali tra i criteri di valutazione delle offerte: nei criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sono inseriti:
◾il possesso dell’Ecolabel UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
◾i costi relativi alle “esternalità ambientali”: in riferimento al criterio del costo di utilizzazione e manutenzione possono essere considerati anche i consumi di energia e delle risorse naturali, emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
◾la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla Raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione Europea.
E’ infine utile rilevare come molte delle novità introdotte dalla modifica del Codice dei contratti anticipano il recepimento della Direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici che dovrà avvenire entro il 18 aprile 2016.
Testo a cura di Simone Ricotta
Arpat Toscana
21 Novembre 2024