MOZIONE UNIFICATA FONTI RINNOVABILI
La Camera
Premesso che:
nel campo dell’energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l’Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificatamente la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
tale Direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, in corso di recepimento dal nostro Paese, con un decreto legislativo il cui schema e stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, previo parere delle Commissioni parlamentari;
l’Unione europea riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, attribuendo a tali fonti un’importanza strategica per la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici e anche ai fini del raggiungimento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’ambito del mercato interno dell’elettricità;
con il “pacchetto clima-energia, obiettivo: 20/20/20”, finalizzato a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra entro il 2020, lo Stato italiano è tenuto a ridurre, entro tale data, le emissioni di anidride carbonica del 20 per cento rispetto al 1990;
oltre a puntare sul risparmio e sull’efficienza energetica, sia nei trasporti e sia nei consumi di energia elettrica e calorica, l’obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti si può efficacemente conseguire soprattutto sfruttando l’energia solare, la fonte energetica rinnovabile più compatibile con le caratteristiche geografiche e paesaggistiche del nostro Paese;
infatti, il nostro Paese gode di un’insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi europei, come la Germania, che puntano più di noi sull’approvvigionamento energetico dal settore fotovoltaico;
lo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili e l’indotto ad esso connesso, specialmente nell’attuale momento di crisi economica mondiale, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale;
uno degli esempi più virtuosi in questo campo è rappresentato proprio dal settore fotovoltaico che nel nostro Paese è composto da circa 1.000 aziende, 15.000 posti di lavoro diretti ed oltre 100.000 indiretti, con una stima di volume d’affari nel 2010 compresa tra i 6 e gli 8 miliardi di euro;
soprattutto il settore del fotovoltaico a concentrazione è oggi in forte fermento e si stanno sviluppando, anche nel nostro Paese tecnologie innovative, interamente italiane, che, se supportate dagli atti necessari per promuoverne lo sviluppo, possono adeguatamente maturare e trovare un definitivo sbocco industriale e commerciale a tutto vantaggio del “sistema Paese”;
tenuto conto che:
la direttiva n. 2001/77/CE è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; in particolare l’articolo 7 di tale decreto legislativo è specificatamente dedicato all’energia solare, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina e l’entità dell’incentivazione per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica e prevedendo una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti (conto energia);
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, specificando che le relative tariffe incentivanti si applicano per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2012 e 2013
il parere sullo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Atto n. 302” approvato all’unanimità dalle Commissioni VIII e X della Camera dei deputati, ed in particolare il punto 31 delle condizioni, invita il Governo a posticipare dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la decorrenza della soppressione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/2003, concernente le tariffe incentivanti del conto energia, allo scopo di rendere coerente tale soppressione con la parte dello stesso schema di decreto legislativo, inerente i Meccanismi di incentivazione (art. 24, co. 5, lett. a)), che fa salve le decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dal sopra citato articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e 2013;
lo scopo delle due Commissioni parlamentari è stato quello di garantire, con norme chiare, la continuità degli investimenti la garanzia del credito bancario e la certezza del diritto, fermo restando l’obbiettivo del decrescere degli incentivi sancito dallo stesso decreto legislativo n. 387/2003;
infatti, anche la Commissione europea, in data 31 gennaio 2011, ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezza sul mercato e di congelamento degli investimenti;
lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, invece, all’articolo 25, blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti già previste dal conto energia, prevedendo l’emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che dovrà ridefinire gli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2012, lasciando ad altri decreti ministeriali la disciplina degli incentivi a regime, con doppia modalità di incentivazione – tariffa incentivante o asta pubblica; Da questo contesto normativo sono esclusi gli impianti incentivati ai sensi dell’articolo 2-sexies del DL 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2011, per i quali si applicano le tariffe incentivanti del DM 19 febbraio 2007 cd secondo conto energia (DL Alcoe);
con l’obiettivo di colpire abusi e speculazioni nel settore fotovoltaico, il blocco previsto dal nuovo decreto legislativo rischia di colpire l’intero mercato del settore fotovoltaico;
notizie stampa riportano un blocco del credito bancario per un ammontare di 40 miliardi di commesse e un rischio di cassa integrazione per circa 10.000 lavoratori;
tenuto conto altresì che:
l’obiettivo di evitare le speculazioni sui terreni agricoli è ampiamente soddisfatto dal testo del nuovo decreto legislativo, che attenendosi ad una condizione posta dalle Commissioni parlamentari, riconosce la possibilità dell’installazione degli impianti fotovoltaici ai soli proprietari dei terreni agricoli, nel contempo ponendo limiti rigorosi alla potenza degli impianti e alla superficie agricola occupata;
valutato che:
occorre evitare conseguenze gravi e non volute sugli investimenti programmati, assegnando tempi congrui per il completamento degli impianti e l’allaccio alla rete;
a tal fine, occorre emanare nell’immediato norme che possano porre rimedi al blocco degli incentivi del “conto energia” al 31 maggio 2011, attraverso una graduale diminuzione degli incentivi che in ogni caso garantisca la certezza degli investimenti ai soggetti – imprese o privati cittadini – che abbiano sottoscritto impegni sulla base di norme precedenti;
occorre garantire procedure certe e trasparenti per contrastare speculazioni nel settore delle fonti rinnovabili, puntando ad una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della coincidenza tra il costo del kWh da fonti rinnovabili con il costo del kWh prodotto da fonti convenzionali per tutte le categorie di utenti e per tutte le fasce orarie;
una disincentivazione rigida del settore delle energie da fonti rinnovabili potrebbe compromettere il raggiungimento della quota del 17 per cento stabilita ai fini del conseguimento degli impegni comunitari;
specialmente in questo periodo di crisi energetica, anche conseguente alla crisi libica, occorre sfruttare la nostra posizione geografica, non trascurando la sostenibilità delle nostre bellezze naturali, magari rivedendo le percentuali tra fotovoltaico ed eolico dichiarate alla Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi post Kyoto;
un buon punto di confronto potrebbe essere il modello tedesco, che nonostante preveda meno incentivi di quelli italiani sull’energia prodotta, lo stesso garantisce sostanziosi incentivi per la ricerca, lo sviluppo e il sostegno delle proprie aziende, strategia che è riuscita ad allargare la diffusione del mercato dei prodotti tedeschi all’estero;
ritenuto che:
nell’ambito della disciplina del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 25, comma 10, del nuovo decreto legislativo, sarebbe comunque opportuno garantire l’applicazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, come previste dalle lettere A), B) e C) della tabella A del comma 2 dell’articolo 8 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire gli investimenti già avviati;
impegna il Governo
1. a convocare immediatamente un tavolo di confronto con tutti gli operatori del settore delle fonti rinnovabili, per poter definire al più presto un nuovo sistema di incentivi, di attuazione dell’emanando decreto legislativo, basato sul raggiungimento graduale della nuova disciplina di incentivazione;
2. a non lasciare nell’incertezza tutto il settore delle energie rinnovabili e ad anticipare l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE, entro la prima decade di aprile del corrente anno;
3. a fare salvi gli investimenti che siano stati avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione, ristabilendo un orizzonte di certezza sull’ammontare degli incentivi di cui beneficiano le imprese e che assicurano il rimborso dei finanziamenti bancari, interpretando il riferimento “all’entrata in esercizio degli impianti”, contenuto nel decreto legislativo approvato, nel senso dell’effettiva produzione di energia elettrica, anche indipendentemente dall’allaccio alla rete elettrica;
4. a prevedere che i necessari «aggiustamenti», ossia la tendenziale riduzione nel tempo degli incentivi per le fonti rinnovabili, tengano in debito conto i congrui tempi di transizione, al fine di garantire gli investimenti effettuati dalle imprese del settore;
5. a contribuire alla riduzione del carico sulla bolletta elettrica della componente A3 relativa al finanziamento degli incentivi per le fonti rinnovabili e le energie assimilate;
6. a rendere ancor più trasparente, nella bolletta, l’impatto di tutte le agevolazioni dei costi dell’energia elettrica di famiglie e imprese;
7. a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli con il livello di incentivazione adottato nei principali Paesi dell’Unione europea;
8. a definire un sistema di incentivazione che garantisca nel nostro Paese una prospettiva di crescita di lungo termine per il settore fotovoltaico, che consenta un maggior radicamento nell’economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema produttivo nazionale;
9. nella rideterminazione del sistema di incentivi per il fotovoltaico, a tenere in considerazione, oltre alla loro sostenibilità, gli investimenti già effettuati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l’esigenza di accrescere l’efficienza energetica nell’edilizia e l’opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento del livello dell’incentivo alle dinamiche dei costi delle tecnologie e degli impianti, a prevedere altresì una modulazione in riduzione degli incentivi, secondo la maggiore potenza degli impianti;
10. nell’ambito della quantificazione delle tariffe incentivanti, a favorire la realizzazione di impianti integrati su edifici e manufatti, salvaguardando il territorio agricolo dalle speculazioni;
11. nella definizione dei nuovi incentivi, a mantenere un adeguato sostegno al settore delle energie rinnovabili con una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della grid parity in linea con la progressiva riduzione dei costi di produzione del kilowattora da fonti rinnovabili;
12. a favorire, nell’ambito delle bioenergie, la filiera corta attraverso il ricorso agli impianti di piccola taglia e l’utilizzo di materie prime provenienti dal territorio, nonché, nella rimodulazione degli incentivi, a favorire gli investimenti degli enti pubblici e la produzione destinata all’autoconsumo;
13. a sostenere la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico.;
14. per quanto riguarda le fonti tradizionali, a porre definitivamente fine al sistema di incentivazione tariffaria, noto come CIP6, di cui alla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
15. ad adottare misure che responsabilizzino il gestore della rete elettrica al fine di assicurare tempi contenuti e certi per l’allaccio alla rete elettrica;
16. a valutare l’opportunità, in prospettiva, di ridurre la soglia di potenza degli impianti, oltre al quale può essere adottato il sistema delle aste a ribasso, fissata dal decreto legislativo in 5 MW, ai fini di uno sviluppo del settore basato su meccanismi reali di mercato;
17. a rivedere il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, anche al fine di ridefinire gli obiettivi relativi al fotovoltaico e all’eolico, allo scopo di sfruttare la posizione geografica del nostro Paese che gode di un’insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi europei, senza trascurare la sostenibilità delle nostre bellezze naturali e a distribuire gli obiettivi del PAN annualmente senza tuttavia penalizzare gli investimenti.
23 Novembre 2024