Dopo una storia di confusione sulla natura delle imposte sui rifiuti è prevista la loro sostituzione con una nuova service tax concepita in un’ottica di semplificazione normativa. Il 2013 segnerà il giro di boa delle tanto travagliate TARSU e TIA che saranno sostituite dalla RES (Tributo sui Rifiuti e Servizi) la quale rappresenta la nuova tassa comunale elaborata dai tecnici del Dipartimento per la Semplificazione Normativa.
Si tratta di una delle novità del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011, il quale verrà integrato con disposizioni più specifiche entro il 2013 e contenente le ultime norme correttive in materia di federalismo.
In particolare il nuovo tributo comunale, come accennato, entrerà in vigore dal 2013 e comprenderà, oltre alla tassa ambientale per lo smaltimento dei rifiuti,anche una quota per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia), la quale verrà calcolata in relazione all’occupazione a qualsiasi titolo di fabbricati a uso abitativo dalle categorie da A1 a A9 o iscrivibili in catasto.
Si caratterizzerà per un criterio di proporzionalità nel computo della componente “rifiuti” rispetto “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte”. I contribuenti dovranno presentare una dichiarazione iniziale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’inizio della occupazione dell’immobile, mentre saranno sottoposti al versamento da effettuarsi in quattro rate trimestrali.
La riscossine verrà poi gestita normalmente intra moenia dagli enti comunali e forse sarà possibile per quest’ultimi affidare a soggetti terzi solo la riscossione coattiva secondo un’interpretazione rigorosa del DL 70/2011.
Vengono previste delle disposizioni agevolative ed esenzioni in base al reddito e all’eventuale sovrapposizione con altri tributi (Ici e Imu) insieme però all’introduzione dell’obbligo del pagamento della RES in capo al locatore nel caso di locazione inferiore ai sei mesi.
Per concludere questo breve intervento sarà interessante notare come e se la doppia anima di tale tributo possa originare nella applicazione pratica dubbi e aporie applicativi.
di Alessio Elia
26 Dicembre 2024