Incentivi-fiscali-riqualificazione-energetica-aCon il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, cosiddetto “Salva Italia” è stato approvato in via definitiva il provvedimento che proroga le detrazioni fiscali del 55% sino al 31 dicembre 2012; la normativa ha introdotto tre sostanziali novità:
All’articolo 4 comma 4, nel testo coordinato con la legge di conversione, l’agevolazione è prevista anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli più efficienti a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
È annunciato che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36% già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie.
Le agevolazioni così diminuite al 36% dal 1 Gennaio del 2013 assumeranno la natura di detrazione strutturale e pertanto permanente.
GLI IMMOBILI INTERESSATI
Incentivi-fiscali-riqualificazione-energetica-bLa norma prevede che possono essere detratte fiscalmente le spese sostenute per la realizzazione e la progettazione di tutti gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti, introdotta dall’art. 1, commi 344‐349, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive integrazioni, purché l’Unità Immobiliare sia dotata di un impianto di riscaldamento/termico come definito dal D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs. 311/06 – allegato A comma 14. Non è prevista alcuna agevolazione per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti. L’agevolazione per la riqualificazione energetica – a differenza di quella del 36% per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici con destinazione abitativa – interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e le sue pertinenze) compresi quelli strumentali, purché siano stati regolarmente denunciati all’Agenzia del Territorio competente o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari di cui sono in possesso sotto varie forme. I soggetti ammessi all’agevolazione sono:
le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;
i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Sono esclusi i Comuni non essendo soggetti passivi di IRES
Possono fruire dell’agevolazione anche:
i titolari di un diritto reale sull’immobile;
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini;
chi detiene l’immobile in comodato;
i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
i conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.
icon1 INTERVENTI AGEVOLATI E REQUISITI DA RISPETTARE (aggiornato al 21/07/2011)
1. Interventi di riqualificazione globale sugli edifici esistenti (comma 344) fino ad un massimo di 100.000 euro di valore della detrazione
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08 (per lavori dal 1 gennaio 2008);
deve riguardare l’intero edificio e non le singole unità immobiliari che lo compongono (sostanzialmente, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato rispetto al fabbisogno energetico dell’intero edificio);
in caso di demolizione, è ammessa a detrazione per la sola “fedele ricostruzione”, mantenendo la volumetria e la sagoma dell’edificio preesistente. Non sono previsti ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
in caso di interventi senza demolire, se sono previsti ampliamenti, la detrazione compete soltanto per le spese riguardanti la parte di edificio esistente. Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costitutivi o dei singoli impianti.
In pratica, ove siano assicurate le condizioni su esposte, la tipologia degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende QUALSIASI intervento o l’insieme sistematico di opere che va a modificare la prestazione energetica dell’edificio o dell’Unità Immobiliare, in funzione di una maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi rientrano gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, purché consenta la riduzione di energia primaria; realizzazione di impianti di cogenerazione e di rigenerazione, ecc. e infine interventi di coibentazione o sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici ai sensi del comma successivo 345 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) di riferimento.
2. Interventi sugli involucri degli edifici (pavimenti e coperture, pareti, finestre ed infissi – comma 345), fino ad un massimo di 60.000 euro
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
L’intervento si deve intendere come la sostituzione o il miglioramento di elementi costitutivi già esistenti;
deve interessare involucri di un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).
In sostanza sono agevolabili tutte quelle opere edili e spese di progettazione funzionali necessarie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica che garantiscono una dispersione termica uguale o inferiore a quella prevista per legge dalla tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 di riferimento.
3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) fino ad un massimo di 60.000 euro.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
Sono oggetto di agevolazione fiscale i pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale oppure necessari per la copertura del fabbisogno di ACS in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
i pannelli solari e i bollitori impiegati devono assicurare una garanzia al momento dell’acquisto per almeno cinque anni;
tutti gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;
i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.;
l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti con rilascio della Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
nel caso dei soli pannelli solari realizzati in regime di autocostruzione, in alternativa a quanto disposto ai punti precedenti, può essere prodotto e soltanto per i pannelli solari (collettori), l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione.
In particolare sii può richiedere l’agevolazione anche per interventi d’integrazione a impianti già esistenti, di cui si è richiesta la detrazione.
I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione
di energia termica, anche se convertibile in energia elettrica, possono usufruire della detrazione del 55%, perché assimilabili ai pannelli solari. Cambiano le modalità con cui calcolare la detrazione, che si basa sulle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate)
4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale – caldaie a condensazione e pompe di calore (comma 347), fino ad un massimo di 30.000 euro.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
L’intervento dovrà apparire come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (cfr. risoluzione AdE n. 458/E del 1/12/08 )
le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, in caso di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi di riferimento, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09:
Nel caso in cui siano installate pompe di calore elettriche con variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%;
Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.
Inoltre, nel caso d’impianto a combustione con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
Il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
– ove tecnicamente compatibili – devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica, che permette una facile ed immediata regolazione della temperatura di ogni ambiente, su tutti i corpi scaldanti. Nel caso non fosse tecnicamente possibile, occorre utilizzare altri dispositivi con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata/capacità di carico del fluido). Costituiscono eccezione a questa norma gli impianti radianti.
Invece nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai requisiti precedenti
Deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
deve essere installata una pompa elettronica a velocità variabile.
Sono altresì agevolabili tutte quelle opere edili comprendenti lo smontaggio delle apparecchiature esistenti e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente.
4 bis. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale – caldaie a biomassa (comma 347), fino ad un massimo di 30.000 euro.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 e s.m.i. (per lavori eseguiti dal 2008);
Inoltre sono necessari:
un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX, parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 e successive modifiche ed integrazioni e ove presente i più restrittivi limiti fissati da norme regionali;
l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X, parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D. Lgs. N°192 del 2005.
Sono altresì agevolabili tutte quelle opere edili comprendenti lo smontaggio delle apparecchiature esistenti e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente.
Per quanto riguarda gli adempimenti, i documenti da inviare e da conservare, il quadro normativo di riferimento e la cumulabilità delle agevolazioni non sono intervenuti modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge cosiddetto “ Salva Italia”.
Luca Facchini
24 Dicembre 2024