Era attesa da tempo: è stata pubblicata nella Gazzetta europea L179 del 29 giugno la nuova Direttiva Europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, e ai campi elettromagnetici in particolare. Tale direttiva abroga la precedente 2004/40/CE.
Entro il 1° luglio 2016 gli Stati Membri dovranno recepire la direttiva negli ordinamenti nazionali.
Nell’apparato legislativo italiano, solo al momento del recepimento della nuova direttiva avverrà la sostituzione della legge (T.U. 81/08, capo IV, titolo 8 ) che aveva recepito, a suo tempo, la direttiva 2004/40/CE.
La mancata valutazione del rischio elettromagnetico è, già oggi, penalmente rilevante per il Datore di Lavoro.
Il T.U. 81/2008 sancisce l’obbligo della valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici per tutte le organizzazioni, pubbliche e private, che operano in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico.
Al netto dei rinvii sulla sanzionabilità, sottolineiamo che in caso di malattia professionale, contratta da un lavoratore in relazione all’uso di sorgenti di campi elettromagnetici (cordless, cellulari, microonde, radiotrasmittenti, etc…), la responsabilità penale è vigente dal 2009 ed è interamente a carico del Datore di Lavoro.
La sentenza di Brescia, confermata in Cassazione nell’Ottobre 2012, ha riconosciuto il nesso causale tra uso di telefoni mobili e patologie tumorali condannando l’INAIL al risarcimento, e l’indirizzo giuridico è quello di valutare i rischi per la salute già alla soglia di guardia individuata dagli studi epidemiologici e ripresa tra l’altro nella risoluzione del Consiglio d’Europa del 2011.
I fatti contestati risalgono al 2002, quando ancora non vi era alcun obbligo valutativo: oggi verrebbe condannato il Datore di Lavoro.
Pertanto, in attesa di nuove indicazioni dall’Europa, consigliamo un’attenta valutazione del rischio elettromagnetico al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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23 Novembre 2024