Per i giudici amministrativi, non degradano l’ambiente perché non lo trasformano, e pertanto sarebbero insignificanti. I pannelli fotovoltaici sui tetti delle case non degradano l’ambiente, e pertanto sono ammessi anche nelle aree vincolate. E’ quanto affermato recentemente dal Tar Veneto, con la sentenza 48/2012.
La vicenda processuale trae spunto dal caso di due proprietari di una villetta in un paesino in provincia di Treviso che avevano installato un impianto fotovoltaico integrato con il tetto. Essendo l’abitazione situata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, i proprietari avevano richiesto l’autorizzazione paesaggistica, che era però stata negata dalla Soprintendenza. I proprietari avevano pertanto presentato successivamente un nuovo progetto, accogliendo le richieste e adeguandosi alle obiezioni che erano state avanzate dalla commissione edilizia comunale. Ma la Soprintendenza rigettava nuovamente la richiesta. Da qui il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che ha accolto le istanze dei due proprietari.
A parere dei giudici amministrativi, il provvedimento di diniego della Soprintendenza va annullato perché viziato da travisamento. La Soprintendenza sarebbe infatti partita dal presupposto che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisce a priori un degrado per il paesaggio, a prescindere dalle modalità di installazione.
I giudici amministrativi hanno posto invece l’accento sulla sempre maggiore percentuale di diffusione dei pannelli fotovoltaici nella zona in questione, sia in virtù degli incentivi previsti dalle norme statali e regionali, sia anche per la lontananza del nucleo abitato dall’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
“Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza”, osserva il Tar. “La presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”, prosegue la sentenza.
Considerazioni, queste, che hanno spinto il Tar a ritenere che “quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma”. In altre parole, per il giudice amministrativo i pannelli fotovoltaici sarebbero degli elementi architettonici sostanzialmente insignificanti.
Qui il testo integrale della sentenza n. 48 del 2012 del Tar Veneto
21 Novembre 2024